Art. 5.

      1. Il comma 2 dell'articolo 5 del decreto legislativo 1o settembre 1998, n. 333, è sostituito dal seguente:

      «2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera c), si applicano anche alle macellazioni che avvengono secondo riti religiosi, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera h)».

      2. Il comma 3 dell'articolo 5 del decreto legislativo 1o settembre 1998, n. 333, è abrogato.